La Cassazione civile con ordinanza n. 3661 del 2023 afferma con nettezza: «l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio ai sensi dell’art. 316 bis c.c. nasce al momento della nascita e non da quello della dichiarazione giudiziale di paternità, producendo quest’ultima gli effetti del riconoscimento con efficacia retroattiva. Tale obbligo trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale, sussistendo per il solo fatto di aver generato il figlio».
Sul piano civilistico, l’art. 433 cod. civ. disciplina l’obbligo alimentare tra parenti e affini, ma non prevede un obbligo diretto tra i due genitori naturali in quanto tali. Gli obblighi alimentari sono contemplati solo nei confronti del coniuge, dei figli, dei genitori e degli altri parenti nei gradi previsti. Tra soggetti non legati da matrimonio o da vincoli di parentela diretta non sussiste un obbligo alimentare ex lege.
Di conseguenza, durante la gravidanza non sorge un obbligo legale autonomo del padre di provvedere al mantenimento della madre, salvo che questa si trovi in stato di bisogno e ricorrano i presupposti degli obblighi alimentari tra parenti (se applicabili).
Nemmeno sorge un obbligo legale specifico di mantenimento del nascituro (che si acquista solo con la nascita). Possono tuttavia configurarsi obblighi indiretti o settoriali legati alle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, o obblighi alimentari verso la madre qualora si trovi in stato di bisogno e ricorrano i presupposti di legge. Il coinvolgimento economico del padre in questa fase rimane essenzialmente volontario o fondato su accordi privatistici, salvo configurazioni specifiche che andranno valutate caso per caso.


