Il contratto di mystery guest (o mystery shopping, cliente misterioso) non ha una disciplina normativa specifica nell’ordinamento italiano. Si tratta di un contratto atipico utilizzato prevalentemente per la valutazione della qualità del servizio offerto da esercizi commerciali, strutture ricettive, punti vendita, mediante l’invio di un soggetto che si finge cliente per verificare standard di accoglienza, professionalità del personale, rispetto di protocolli aziendali.
In assenza di disciplina ad hoc, il contratto di mystery guest è riconducibile alla categoria generale del contratto d’opera ex art. 2222 c.c., caratterizzato da: prestazione di un servizio dietro corrispettivo, lavoro prevalentemente personale, assenza di vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La qualificazione giuridica dipende dalle modalità concrete di esecuzione della prestazione. A seconda della struttura del rapporto, potrebbe configurarsi come contratto d’opera autonomo se il mystery shopper opera con piena autonomia organizzativa, senza vincoli di orario, zone o modalità predeterminate dal committente, retribuito per singola prestazione. Oppure collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 n. 3 c.p.c.) se la prestazione presenta i requisiti di continuità, (rapporto non occasionale ma reiterato nel tempo), coordinamento con l’attività del committente, prevalente personalità della prestazione.
Oppure un rapporto subordinato ex art. 2 d.lgs. 81/2015 (collaborazioni organizzate dal committente) se le modalità di esecuzione sono etero-organizzate dal committente, anche mediante piattaforme digitali, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.


