Lo studio si è occupato, e si occupa tutt’ora, delle problematiche relative alle problematiche dei conti correnti (usura, anatocismo) e alla nullità delle fideiussioni omnibus in relazione alla violazione di normative antitrust. Il cliente è sempre informato della realtà giurisprudenziale del momento.
Nel 2003, infatti, l’Associazione Bancaria Italiana (o ABI) ha redatto uno schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, utilizzato dalla quasi totalità degli istituti di credito.
Tale schema è stato oggetto di istruttoria in collaborazione con AGCM dall’Autorità di Vigilanza bancaria che, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (doc. 01: copia Parere Banca d’Italia), stabilì che gli articoli 2, 6 e 8 del testo A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
La prima clausola considerata dal Parere di Banca d’Italia, detta “clausola della reviviscenza” prevede che «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; la seconda detta “di sopravvivenza” dispone che «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; e infine secondo la terza «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Nonostante il Parere dell’Autorità di Vigilanza, gli istituti di credito hanno continuato a predisporre i testi delle fideiussioni sulla base dell’intesa dichiarata lesiva della concorrenza.
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 30 dicembre 2021 n. 41994, si è pronunciata a favore della nullità parziale del contratto, e quindi nullità limitata alle singole clausole n. 2, 6 e 8 del contratto stesso. In particolare, la Cassazione ha affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994)
via Santa Lucia 24, 35121, Padova