Il rapporto tra istruttore e allievo si inquadra pacificamente in questo schema: l’istruttore si obbliga a fornire un servizio di insegnamento dell’equitazione, con lavoro personale (coerentemente con l’art. 2232 c.c., che impone l’esecuzione personale dell’incarico), in assenza di subordinazione e dietro corrispettivo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è consolidata nel qualificare il rapporto istruttore-allievo come contratto di insegnamento, fonte di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Il cavallo costituisce lo strumento attraverso cui l’istruttore (o il gestore del maneggio) adempie la propria obbligazione didattica. Come affermato dal Tribunale di Taranto, «quando il cavallo costituisce lo strumento attraverso cui il gestore di un maneggio adempie la propria obbligazione di insegnamento equestre, il danno cagionato dall’animale all’allievo nel corso della lezione è suscettibile di ristoro a titolo di responsabilità contrattuale» (Trib. Taranto, n. 1364/2026).
Quando l’istruttore si limita a mettere in contatto l’allievo acquirente con un venditore terzo, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, si configura la mediazione tipica di cui all’art. 1754 c.c.. In questo caso, l’istruttore-mediatore ha gli obblighi informativi di cui all’art. 1759 c.c.: deve comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possano influire sulla sua conclusione. Deve agire con indipendenza e imparzialità rispetto a entrambe le parti.
La Cassazione ha precisato che la mediazione è incompatibile con qualsiasi vincolo di mandato o collaborazione: se l’istruttore ha già un rapporto contrattuale di insegnamento con l’allievo, la sua posizione di terzietà è messa in discussione. Come stabilito dalla Suprema Corte, «il conferimento ad un mediatore professionale dell’incarico di reperire un acquirente od un venditore dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest’ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti» (Cass. Civ., Sez. III, n. 16382/2009).
Se l’allievo conferisce all’istruttore un incarico specifico — «trovami un cavallo adatto», «valuta quel cavallo e se è idoneo procedi» — si configura un mandato ai sensi dell’art. 1703 c.c.: l’istruttore si obbliga a compiere atti giuridici (individuazione, valutazione, eventualmente acquisto) per conto dell’allievo mandante.
In questo caso l’istruttore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1710 c.c., ma — essendo un professionista — la diligenza si valuta ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Deve rendere note al mandante tutte le circostanze rilevanti, incluse quelle che potrebbero indurre a revocare o modificare il mandato.
L’istruttore-mandatario che ometta informazioni sui vizi del cavallo, ne sopravvaluti le qualità, o non verifichi la corrispondenza tra le caratteristiche dell’animale e le esigenze dell’allievo, risponde a titolo contrattuale verso il mandante per inadempimento.


