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L’impugnazione della valutazione ex art. 1349 cc mediante arbitrato

Giugno 16, 2026

L’impugnazione della perizia ex art. 1349 c.c. mediante arbitrato, con particolare riferimento alla determinazione del valore della quota del socio recedente.

La soluzione deve partire dall’inquadramento normativo offerto dall’art. 1349 del Codice Civile, che disciplina la determinazione dell’oggetto del contratto da parte di un terzo, in combinato disposto con l’art. 838-bis del Codice di procedura civile, che regola l’oggetto e gli effetti delle clausole compromissorie statutarie.

Innanzi tutto, risulta determinante una clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie connesse al contratto sociale. La giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 10399 del 2018, ha chiarito che la controversia sul recesso, comprendente anche quella relativa alla determinazione del valore della quota, rientra pienamente nell’ambito delle controversie relative al rapporto sociale, in quanto coinvolge sia lo status di socio sia il diritto patrimoniale alla liquidazione della partecipazione.

Questa interpretazione trova ulteriore conferma nella più recente ordinanza della Cassazione n. 11041 del 2024, che ha ribadito come la clausola compromissoria statutaria si estenda a tutte le controversie aventi origine causale nel rapporto sociale, incluse quelle relative alla liquidazione della quota del socio. La natura tecnica della perizia, come evidenziato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3883 del 2014, non preclude la possibilità di devoluzione della controversia agli arbitri, purché l’impugnazione sia limitata ai casi di manifesta iniquità o erroneità.

La qualifica dell’impugnazione come necessariamente contenziosa non è incompatibile con la competenza arbitrale, ma anzi ne costituisce un presupposto, in quanto gli arbitri sono chiamati proprio a decidere controversie che altrimenti sarebbero di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.