La Corte di Cassazione e l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) hanno stabilito tutele ben precise contro questa pratica: l’esercizio di un diritto potestativo (come il recesso) non può essere arbitrario, ma deve rispettare i principi di correttezza e buona fede oggettiva (artt. 1375 e 1175 c.c.). Il recesso è abusivo se le sue modalità sono tali da causare un danno ingiusto e improvviso all’altra parte. Nei contratti di durata, infatti, la parte contraente non può recedere in modo da vanificare gli investimenti specifici eseguiti dall’altra parte, specialmente se è garantita una durata minima per l’ammortamento (es. nei contratti di franchising o concessione di vendita).
Nel caso del “Fido Bancario” il recesso brutale è particolarmente frequente (es. revoca immediata di un’apertura di credito o di un conto corrente senza preavviso). La giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario riconosce come illegittimo il recesso immotivato e senza congruo preavviso, stabilendo il diritto al risarcimento del danno per il cliente. #banca #bancario #affidamento


