La gestione degli spazi comuni nella locazione con un unico proprietario

Prendiamo il caso in cui l’unico proprietario di un edificio strutturato in molteplici e distinte unità immobiliari (appartamenti e/o negozi) le conceda in locazione a conduttori diversi, conservando la gestione dei servizi comuni.

Sebbene il contratto di locazione comporti il trasferimento, a ciascun conduttore, dell’uso e del godimento non solo di ogni singola unità immobiliare, ma anche dei servizi accessori e delle parti comuni dell’edificio, in quanto strumentali al pieno godimento della res locata, tuttavia il potere-dovere di controllo, di vigilanza ed, in genere, di custodia in ordine allo stato di conservazione delle strutture edilizie nonchè all’efficienza degli impianti e dei servizi comuni, spetta al proprietario-locatore, al quale peraltro deve essere comunicata tempestivamente, a cura degli stessi inquilini, qualsiasi situazione di pericolo, ove manchi un addetto alla custodia in loco.

Nella specie la suprema corte, affermando il suesposto principio, ha confermato la pronuncia d’appello che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario-locatore il quale, pur avvertito tempestivamente della rottura dei vetri di un riquadro del portone d’ingresso con il quale si era poi infortunata una coinquilina, non aveva provveduto alle necessarie riparazioni – Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5855 del 4 luglio 1987