L’art. 21, comma 2-bis, D.Lgs. 82/2005 dispone che “salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale”.
Ne deriva che un messaggio PEC che si limiti a veicolare un testo non sottoscritto con firma digitale o qualificata non integra la forma scritta richiesta. L’orientamento è consolidato: “il messaggio di posta elettronica certificata privo di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale non integra valida forma scritta dell’accettazione di una proposta di contratto preliminare di compravendita immobiliare” (Corte d’appello Perugia n. 703/2024); e la PEC “attribuisce certezza al momento dell’invio e della consegna, ma non consente di riferire il messaggio ad uno specifico soggetto, in mancanza di firma elettronica” (Tribunale di Prato n. 254/2024).


