Il deposito cauzionale nel contratto di locazione: quando si può trattenere?

La Suprema Corte è granitica nell’affermare che il locatore, pur lamentando danni all’immobile locato , non può trattenere le somme senza avanzare apposita domanda giudiziale: “Una volta che la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o, semplicemente, riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni; l’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione” (Corte di Cassazione n. 3882/2015).

La cauzione ha funzione di garanzia: il locatore può trattenerla solo a fronte di danni o crediti effettivi e comprovati, non come penale automatica. La giurisprudenza richiede che il locatore agisca con autonoma domanda per l’attribuzione della somma a copertura di specifici danni; in mancanza, il conduttore ha diritto alla restituzione integrale con gli interessi (Tribunale di Torino, 25 settembre 2023, n. 3447)