La mediazione demandata dal Giudice

Il Decreto Legislativo n. 28/2010 (Articolo 5 quater) è la norma di riferimento principale per la mediazione civile e commerciale demandata dal Giudice.

Il Giudice, anche in sede di Appello, fino al momento di precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con un’ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione.

L’ordine del giudice rende il tentativo di mediazione obbligatorio ai fini della prosecuzione del processo. Diventa, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se le parti non si attivano nei termini previsti dall’ordinanza, all’udienza fissata per il prosieguo della causa il Giudice dichiara la domanda giudiziale improcedibile.

Il giudice può disporre la mediazione delegata per qualsiasi tipo di controversia su diritti disponibili, anche al di fuori delle materie in cui la mediazione è già prevista per legge come obbligatoria.