Secondo le regole dettate in tema di comunione legale tra i coniugi, in particolare l’art. 177 l. d) c.c., l’azienda costituita in costanza di matrimonio cade in comunione se gestita da entrambi i coniugi.
Per questo, solitamente non sono comprese in comunione le società di capitali e, al contrario, le società di persone lo sono.
Ma cosa succede nella società in accomandita semplice?
Secondo quanto stabilito dall’art. 2318 c.c., l’amministrazione della s.a.s. può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, di conseguenza, la società costituita tra i coniugi non può dirsi gestita in modo congiunto dagli stessi.
Da quanto appena detto deriva che la s.a.s. non rientra nella comunione attiva, ma solo in quella de residuo (quindi solo al momento della separazione/scioglimento della comunione) limitatamente ai beni destinati all’esercizio dell’impresa (art. 178 prima parte c.c.) e agli incrementi (considerati proventi dell’attività separata di ciascun coniuge), a condizione che al momento dello scioglimento non siano stati consumati.
Infine, a tutela dell’unità e della continuità dell’attività d’impresa il diritto di cui agli artt. 177, 2° comma e 178 c.c. si considera come un diritto di credito e non un diritto di natura reale.


