La dipartita del congiunto è sempre un momento difficile e doloroso che non manca, però, di aspetti pratici di non poco conto.
Alla morte di una persona si apre la successione ovvero il patrimonio del defunto è destinato a succedere a coloro che potrebbero essere gli eredi. E l’eredità può essere devoluta per legge o per testamento. Se il defunto aveva fatto testamento, l’eredità si devolve a coloro che sono indicati nel testamento stesso. Se il defunto non aveva fatto testamento, l’eredità si devolve a coloro che sono indicati dalla legge in un ordine prestabilito.
Chi è chiamato ad ereditare non acquisisce immediatamente la massa ereditaria: egli può, infatti, accettare l’eredità o rinunciare all’eredità stessa. Può accettare anche di fatto, cioè comportarsi da erede e si parlerà di accettazione tacita.
La legge pone dei limiti alla liberta di disporre del proprio patrimonio soprattutto quando si tratta di atti di liberalità, ovvero le donazioni. Un conto è vendere un bene di proprietà, scambiando il bene con una somma di denaro senza, pertanto, modificare il proprio assetto patrimoniale, un conto è donare un proprio bene causando una diminuzione del patrimonio.
L’Avvocato, in questi casi, ha il compito di assistere l’erede nelle decisioni riguardanti l’asse ereditario. Quest’ultimo non sempre è costituito da attività ma può essere anche costituto da passività tali che rendano necessaria la rinuncia dell’eredità o un’accettazione con beneficio di inventario.
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