La crisi della coppia unita in rapporto coniugale può portare a decisioni drastiche, come la separazione ed il divorzio.
Tutto ciò comporta per i coniugi intraprendere una strada che può necessitare dell’intervento del Tribunale.
Non sempre, infatti, è necessario rivolgersi al Tribunale per la pratica di separazione e/o divorzio perché l’ordinamento consente ai coniugi di rivolgersi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza e sottoscrivere un accordo di separazione o divorzio con l’assistenza facoltativa dell’Avvocato.
Ma non tutti possono separarsi o divorziare in Comune poiché devono esserci le seguenti condizioni:
,figli economicamente non autosufficienti.
La separazione ed il divorzio in Tribunale, invece, possono assumere due aspetti: separazione/divorzio consensuale (congiunto o disgiunto), oppure giudiziale.
La separazione/divorzio consensuale consiste in un accordo che i coniugi chiedono al Tribunale di omologare e rendere, quindi, effettivo.
E’ importante, quindi, che i coniugi vengano accompagnati in questo delicato percorso che deve essere ben illustrato e compreso dai clienti: infatti, è possibile che entrambi i coniugi si rivolgano allo stesso avvocato per una separazione/divorzio consensuale e congiunta e ciò si verifica quando il contrasto tra i due non sia così importante da comprometterne le decisioni relative alla fine del matrimonio. L’Avvocato, in questi casi, avverte sempre il cliente che, nel caso in cui uno dei due decida di rivolgersi ad altro legale, dovrà rimettere il mandato nei confronti di entrambi in quanto, al contrario, sarebbe deontologicamente illegittimo.
La separazione ed il divorzio giudiziale implicano, invece, l’intervento del Tribunale nelle decisioni di fine matrimonio, soprattutto riguardo al mantenimento e collocazione dei figli (quando minori e non autosufficienti) e all’eventuale mantenimento del coniuge non autosufficiente.
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